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Come sostenuto dall’economista Carlo Cottarelli, di cui sto leggendo un libro (i sette peccati capitali dell’economia italiana), un annoso problema in Italia e’ rappresentato dalla lentezza della giustizia.

L’imprenditoria italiana e’ costituita per la stragrande maggioranza da piccolissime imprese e molte delle quali gestite in modo “familiare”, dove l’imprenditore sfigato che fallisce viene bollato come un reietto della società, alla stessa stregua di un bancarottiere fraudolento che approfittando della lentezza della giustizia mette a punto strategiche insolvenze a danno dei creditori.

Il regio decreto del 16/03/1942 (Legge fallimentare) dopo quasi 80 anni di vita ha mostrato tutte le sue lacune nell’incapacità di risanamento aziendale e soprattutto ha ingolfato i Tribunali di procedure giudiziarie e richieste di credito pendenti per anni, scaricando poi sulla collettività il lievitato costo della giustizia.

A parere di chi vi scrive, a fronte di questa situazione, il Legislatore è stato sollecitato a trovare una sistematica soluzione “svuota-tribunali”. Improcrastinabile.

Una procedura che delegasse agli organi societari (amministratori, sindaci e revisori) specifiche responsabilità in merito all’intercettazione precoce di una situazione di crisi, alla valutazione dei presupposti per la continuità aziendale e alla creazione di un sistema di allerta della crisi tramite adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Da qui ne consegue la necessità di implementare strumenti di gestione e controllo aziendale di tipo qualitativo e quantitativo. A tal fine il budget di tesoreria diventa uno strumento indispensabile all’amministratore che permette il continuo monitoraggio dei flussi di cassa futuri e della loro congruità per la copertura delle spese future.

Insomma, senza per ora entrare troppo nella specificità di questa normativa dai risvolti epocali, ti basti sapere che in caso di crisi aziendale , che può capitare a chiunque, ora viene tracciata una netta linea di demarcazione fra l’imprenditore sfortunato che alza la mano e si ferma prima di diventare insolvente, con conseguente procedura di ricomposizione assistita della crisi,  e quello che nonostante gli indizi di una crisi imminente se non addirittura di un’insolvenza già conclamata prosegue la sua attivita’ arrecando un danno ai creditori, fra cui l’Amministrazione finanziaria e per il quale non solo vengono meno le tutele patrimoniali personali tipiche nelle società di capitali, ma soprattutto vengono inasprite le sanzioni penali.